Art. 5.
(Agevolazioni).

      1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi i benefìci previsti dal presente articolo.
      2. Ai proprietari dell'immobile utilizzato direttamente quale prima abitazione o concesso in locazione per uso di abitazione primaria per non meno di otto anni, è concesso un contributo pari al 30 per cento dell'importo speso per l'esecuzione delle opere realizzate, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sulla base di documentazione fiscalmente idonea.
      3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'edilizia agevolata alla data di inizio dell'esecuzione degli interventi.
      4. Indipendentemente dalla concessione del contributo di cui al comma 2 del presente articolo, l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è concessa, prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi e della destinazione degli

 

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immobili, ai proprietari che eseguono le opere necessarie per il mantenimento in condizioni di sicurezza degli edifici nel periodo indicato nel comma 3 dell'articolo 3 della presente legge, ovvero agli acquirenti di immobili sui quali sono stati effettuati gli interventi stessi sulla base di idonea documentazione fiscale.
      5. All'IVA dovuta per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge si applica l'aliquota del 4 per cento.
      6. Tutti gli atti comunque connessi all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
      7. Le tariffe professionali di tutti i professionisti comunque richiesti per le loro prestazioni ai fini dello svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono ridotte del 50 per cento.